Regolamento
Scuola Calcio e Settore Giovanile
Art. 1. Modalità di trattamento Dati personali dei Soci/Tesserati
I dati personali che ciascun Socio o Tesserato, all'atto della richiesta di Tesseramento, fornisce alla Segreteria della Associazione, verranno trattati secondo le seguenti modalità:
· Trattamento:
Gestione - Archivio Associati/Tesserati - Relative operazioni di Tesseramento
·modalità del trattamento:
raccolta, trattamento, organizzazione, conservazione, collaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione, dei dati con modalità:
- manuale / cartacea
- informatica / automatizzata
· finalità del trattamento:
- adempimento delle
obbligazioni statutarie regolamentari
- tenuta delle registrazioni obbligatorie per legge
- adempimento di disposizione dell'Autorità
- indagini statistiche
- organizzazione del lavoro interno (turni di servizio dei volontari, ecc.)
- programmazione attività ricreative
- programmazione attività sportive, turistiche, musicali, teatrali, mass-mediali
- programmazione di attività culturali e formative
- programmazione di attività di volontariato
- ricerca di fondi
- organizzazione di convegni, giornate di studio, corsi di formazione e aggiornamento
- organizzazione dell'attività di assistenza (turni degli animatori, ecc.)
- altro
·natura dei dati trattati
- anagrafici
- status personale (titoli di studio, professione, interessi culturali, attività sportiva,
occupazione del tempo libero, disponibilità al volontariato, ecc.)
- dati relativi alla composizione del nucleo familiare
- dati idonei a rivelare l'adesione ad associazioni o organizzazioni che perseguano le
stesse finalità della Associazione San Rocco di Vernazza Meeting Club
· luogo dove sono custoditi i dati:
- I dati vengono custoditi esclusivamente presso la sede della associazione o su supporti informatici
- I dati vengono custoditi presso il Legale Rappresentante l'Associazione nella seguente sede diversa da questi occupata
· categorie di interesse cui i dati si riferiscono:
- collaboratori
- associati
- volontari
- potenziali collaboratori
- potenziali volontari
· comunicazioni previste dei dati
- segreterie di tutti quegli enti a cui la associazione si affilia od aderisce per perseguire le finalità statutarie
- intermediari assicurativi
- altre associazioni
- enti pubblici, qualora lo richiedesse una norma di legge
·ambito delle riflessioni previste
- emissione di materiale pubblicitario
- pubblicazioni: (riviste, albi, ecc.)
- altri
· banca dati cui i trattamenti si riferiscono:
- banca dati collaboratori
- banca dati associati
- banca dati tesserati
- banca dati potenziali collaboratori
- banca dati volontari
I trattamenti sopra indicati e come sopra descritti, vengono assegnati al Consiglio Direttivo dell'associazione.
Sarà esso, in ogni caso responsabile altresì dei trattamenti futuri o delle modifiche che i trattamenti attuali potranno subire in futuro, posto che nessuna modifica e nessun nuovo trattamento verranno introdotti senza averli preventivamente valutati e concordati con il Socio interessato. Il Consiglio Direttivo ha compiutamente ed analiticamente esaminato i trattamenti sopra descritti e li ha trovati non in contrasto con le disposizioni della legge 675/96. In particolare ha verificato che le finalità e le modalità di tali trattamenti sono legittimi e tali si impegna a mantenerli nel tempo nell'espletamento delle mansioni di organo responsabile del Trattamento. Sarà cura del Consiglio Direttivo e dovere assumere tutte le decisioni che si renderanno via via necessarie nel tempo per fare in modo che i presenti ed i futuri trattamenti siano e restino conformi alle disposizioni della legge 675/96, in particolare riferimento agli adempimenti relativi a:
- notificazione
- informazione
- raccolta dei consensi
- misure di sicurezza
- misure idonee per far fronte alle richieste degli interessati entro i termini stabiliti dalla legge 675/96
- misure idonee per far fronte alle richieste del Garante entro i termini stabiliti dalla legge 675/96
- corretta e lecita gestione dei dati con attenzione particolare ai dati sensibili
Sarà infine cura del Consiglio Direttivo creare un elenco degli incaricati del trattamento, tenendolo aggiornato nel tempo, specificando per ogni incaricato la sua figura professionale nonché i limiti alla possibilità di trattare i dati, vigilando che siano sempre rispettate le disposizioni della legge 675/96.
Art. 2 Norme di Comportamento
I Soci Aderenti o Tesserati con la qualifica di Atleti sono tenuti a:
- rispettare le scadenze del pagamento annuale, che ad inizio anno verranno sancite dal Consiglio Direttivo
- garantire la presenza agli allenamenti ed alle manifestazioni
- garantire la puntualità di inizio di ciascuna seduta di allenamento
- evitare ogni atteggiamento non idoneo (ex. Fumare, danneggiare, ecc.) all'interno degli spogliatoi e del campo di gioco
- effettuare la doccia al termine di ciascuna seduta di allenamento, salvo motivazioni eccezionali
- avere cura dell'abbigliamento sportivo, in modo da presentarsi alle manifestazioni ed agli allenamenti, sempre in maniera idonea
- avere cura dell'attrezzatura sportiva che viene messa a loro disposizione, preoccupandosi di non danneggiarla, di non appropriarsene e di non perderla
- non prendere parte alle sedute di allenamento in tenuta sportiva differente da quella sociale, se non in fase di prova
- giustificare le eventuali assenze agli allenamenti, comunicandolo la sera stessa all'allenatore
- avvisare della eventuale indisponibilità ad una manifestazione almeno due giorni prima telefonando al proprio allenatore in modo da permettere la sostituzione in maniera agevole
- avere un comportamento leale, corretto ed un linguaggio non scurrile
- rispettare le decisioni del tecnico e dei dirigenti
- garantire, nei limiti del possibile, un servizio di accompagnamento sul campo
I Soci Aderenti o Tesserati con la qualifica di Tecnici o Istruttore o Allenatore sono tenuti a:
- presentare al Presidente ed al Direttore Sportivo e/o Responsabile Tecnico un programma di massima per la stagione
- partecipare alle riunioni tecniche periodiche che si svolgeranno con i Responsabili Tecnici di ciascuna Attività
- presentarsi un quarto d'ora prima dell'inizio di ciascun allenamento
- avere cura del materiale che ad inizio anno verrà messo a sua disposizione, con particolare attenzione ad ogni fine seduta di allenamento, controllando di riporre sempre quanto precedentemente utilizzato
- controllare che negli spogliatoi, gli atleti osservino un comportamento adeguato
- segnalare ogni qualsivoglia anomalia nel comportamento degli atleti, al dirigente di leva
- incontrare su richiesta dei dirigenti, i genitori che desiderino chiarimenti o delucidazioni sull'apprendimento degli atleti. Qualsivoglia delucidazione dovrà essere data, in colloquio con i soli genitori, alla presenza del Dirigente e non in presenza degli atleti e minorenni.
- controllare, in caso di assenza del dirigente di leva, che gli atleti rispettino le norme comportamentali di cui sopra
I Soci o Tesserati con la qualifica di Dirigenti sono tenuti a:
- avere un comportamento idoneo, nel linguaggio e nel rapporto con gli atleti
- rapportarsi con il Presidente, segnalando lamentele e critiche, che possano venire sia dai tecnici, sia dai genitori, sia anche dagli atleti
- verificare che tutti gli atleti siano in regola con le quote sociali
- verificare che tutti gli atleti siano in regola con le certificazioni mediche
- controllare che negli spogliatoi, gli atleti osservino un comportamento adeguato
- segnalare ogni qualsivoglia anomalia nel comportamento degli atleti e dei tecnici al Presidente
- controllare, che gli atleti ed i tecnici rispettino le norme comportamentali di cui sopra
- rappresentare la società in tutte le manifestazioni ufficiali
Art. 3 Sanzioni
Gli atleti che non ottempereranno alle disposizioni di cui all'Art. 2, riceveranno dapprima un richiamo da parte del Dirigente, o dall'allenatore, se l'atteggiamento persiste, potranno essere allontanati dalla seduta di allenamento o dalla manifestazione, resta inteso che questi non potranno per nessun motivo allontanarsi dal luogo di svolgimento dell'allenamento o della manifestazione, finché gli stessi non saranno terminati. Inoltre se neppure tale sanzione sarà sufficiente si provvederà ad una sospensione ad opera del presidente e qualora neanche tale provvedimento risulterà utile a modificare l'atteggiamento dell'atleta, si provvederà alla radiazione. La radiazione non comporta alcun rimborso delle quote associative.
Art. 4 Conclusioni
Tale Regolamento è stato redatto come completamento dello Statuto Sociale in modo da farne parte integrante e sostanziale.
Agli effetti del presente Regolamento quanto non specificato viene demandato al giudizio del Consiglio Direttivo.
Approvato nella Assemblea dei Soci del 30/06/2008
Il Genitore per presa visione